Patente a punti, ci si puo’ difendere

Lug 3rd, 2008 | Di cc | Categoria: Scuola e Giovani

foto_auto_013x.jpgPatente a punti! Cosa cambia con la recente sentenza della Corte Costituzionale??

Da ormai più di un anno gli automobilisti italiani hanno imparato a convivere con i cambiamenti apportati dalla riforma codice della strada, ma i cambiamenti non si arrestano mai, e un nuovo e significativo impulso alla riforma è stato senza dubbio dato dalla recente deliberazione della Corte Costituzionale il 24.01.05. Con sentenza n.27/2005 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità della norma del codice della strada che sanziona con la decurtazione dei punti della patente del proprietario del veicolo, l’omessa comunicazione alle forze di polizia entro 30 giorni dalla richiesta i dati identificativi del conducente responsabile dell’infrazione. La motivazione: “ La sanzione non ha natura patrimoniale, dunque non scatta la solidarietà, ma è invece una sanzione personale che incide sulla legittimazione della conduzione del veicolo”. Ovviamente detta decisione ha suscitato da un lato, ampia soddisfazione per tutti coloro che dal 24.01.05 incorreranno in un’infrazione del C.d.S. non contestata al momento; dall’altro, ampio malcontento per tutti coloro che precedentemente a detta data, incorrendo in un infrazione non contestata, se omettevano di comunicare il nominativo del conducente nel termine richiesto, si vedevano decurtati i punti sulla patente. Benché ciò possa sembrare ingiusto, le norme dichiarate illegittime dalla Corte cessano di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Già il semplice esame letterale di tale disposizione rende evidente che la norma era e resta legittima per tutto il periodo intercorso fra la sua entrata in vigore e la pubblicazione della sentenza che ne sancisce la illegittimità. L’apparente disparità di trattamento, fra coloro che sono già stati puniti e coloro che non lo saranno, in realtà appartiene al normale evolversi delle norme di diritto. La decurtazione dei punti è una pena accessoria, legata al fondamento e legittimità della pena principale, costituita dalla sanzione pecuniaria. Alternativamente, o la pretesa sanzionatoria è fondata, perché è certo che sussiste la violazione della norma di comportamento, oppure non lo è. Nel primo caso sono dovute sia la sanzione principale che quella accessoria. Nel caso di infondatezza dell’illecito addebitato, non sono dovute sanzioni di alcun tipo. Non può esistere, pertanto, una impugnazione del solo provvedimento di decurtazione dei punti senza che sia messa in discussione la fondatezza della contestata violazione. Il provvedimento che commina la decurtazione viene adottato solo dopo che la contestazione della violazione è divenuta definitiva. Entro i trenta giorni successivi a tale definitività, l’organo accertatore comunica all’anagrafe centrale la contestazione, con la precisazione del nominativo del responsabile. L’anagrafe adotterà il provvedimento di decurtazione, dandone comunicazione all’interessato.

La definitività della contestazione deriva da alcune diverse ipotesi:

Il trasgressore paga la sanzione amministrativa, accettando, di fatto, la contestazione;

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione (se non avvenuta nell’immediatezza del fatto) il trasgressore paga e non propone nessun ricorso: si forma quindi un titolo esecutivo.

una volta proposto il ricorso giurisdizionale, avente ad oggetto la contestazione, il giudizio si conclude con il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento sanzionatorio.

un commento
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    ñïñ çà èíôó!!…

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